La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, non è necessario che il preponente faccia riferimento ai fatti specifico nella comunicazione all’agente, in quanto è sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza.